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MEMORANDUM
D’INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA LIBANESE in materia di
conversione di patenti di guida
Il
Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese di
seguito denominate Parti Contraenti, al fine di migliorare la sicurezza dei
trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio
delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:
“Articolo 1”:
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della
conversione, quelle patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità,
che sono state emesse dalle competenti autorità dell’altra Parte Contraente
secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida
che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
“Articolo 2” La patente di guida emessa dalla Autorità di una delle
Parti Contraenti cessa di validità, ai fini della circolazione, nel territorio
dell’altra Parte Contraente trascorso un anno dalla data di trasferimento
della residenza del titolare sul territorio dell’altra Parte Contraente.
Tuttavia
tale patente rimane valida ai fini della conversione nel limite di validità
indicato nel documento stesso.
“Articolo
3”Nell’interpretazione degli articoli del presente Memorandum si intende per
“residenza” quanto definito e disciplinato in merito alle rispettive
normative vigenti presso le Parti Contraenti.
“Articolo 4”Se il titolare della patente emessa dalle autorità di
una delle due Parti Contraenti fissa la residenza nel territorio dell’altra
Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami
teorici e pratici, salvo situazioni particolari.
La disposizione del presente articolo non riguarda le normative interne
concernenti le condizioni sanitarie e psicologiche necessarie per la guida.
Avranno efficacia le limitazioni di guida, eventualmente previste dalle norme
interne dei due Stati, con riferimento alla data di rilascio della patente
originaria di cui si chiede la conversione.
“Articolo 5” La disposizione di
cui all’art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente a quelle patenti di
guida conseguite prima dell’acquisizione della residenza nel territorio
dell’altra Parte Contraente.
“Articolo 6” Al
momento della conversione della patente di guida, l’equipollenza delle
categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base
delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Memorandum. Gli
allegati tecnici possono essere modificati dalle autorità competenti delle
Parti Contraenti con uno scambio di Note.
Le autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di
guida sono le seguenti:
Un)
nella Repubblica Libanese il Ministero dell’Interno
Deux)
nella Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
“Articolo 7”Nel corso della conversione della patente, le autorità
competenti delle Parti Contraenti ritirano la patente da convertire e la
restituiscono alle autorità competenti dell’altra Parte Contraente, per il
tramite delle Rappresentanze diplomatiche.
“Articolo 8”Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima
dell’entrata in vigore del presente Memorandum, s’informano reciprocamente
sugli indirizzi delle autorità centrali competenti, a cui le Rappresentanze
diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate.
“Articolo 9”L’autorità competente di ciascuna Parte Contraente
che effettua la conversione puo chiedere la traduzione della patente. Puo
inoltre chiedere le informazioni, per il tramite delle autorità diplomatiche,
alle competenti Autorità dell’altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa
la validità e l’autenticità della patente.
“Articolo 10” L’autorità
centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a
seguito di conversione, informa l’altra Parte qualora il documento presenti
anomalie relative alla validità, alla autenticità ed ai dati in esso
riportati.
Il presente Memorandum, con allegate le tabelle di equipollenza, entrerà
in vigore sessanta giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche
con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l’adempimento delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Il presente Memorandum, che potrà essere modificato per iscritto per
mutuo consenso, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per
iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di
produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell’avvenuta denuncia.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti,
debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Memorandum.
Fatto a Roma il 6 Dicembre 2000, in due
originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba, entrambi i testi facenti
ugualmente fede.
per
il Governo della Repubblica Italiana
per il Governo della Repubblica Libanese
Firna Dell'Ambasciatore Antonio Badini Firma dell'Ambasciatore Samir El KHOURY
Allegato
1
1^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA
ITALIA
LIBANO
A
1
B
2
C
2
D
2
B speciale
6 (*)
(*) Da valutare per ogni caso
SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA
A1
-
D1
2
2^ TABELLA DI EQUIPOLLENZA
1
A
2
B
3
B
4
B
5
–
6
B speciale (*)
(*) Da valutare per ogni caso
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN LIBANO E
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA
RILASCIATE IN LIBANO
Un)
modello di patente privata per le categorie 1,2,5,6
b) modello di patente pubblica per le categorie 1,2,3,4
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE IN ITALIA
Uno)
ultimo modello di patente rilasciata in Italia ai
sensi della Direttiva 96/47 CE. Le date di rilascio e di scadenza sono riportate
rispettivamente ai punti 4 e 4b;
Deux)
modello di patente italiana rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della
Direttiva 91/439/CEE;
b1) modello di patente successivo al modello b) con modifica della numerazione dei dati contenuti alla pagina 2.
MODELLI DI PATENTI ITALIANE RILASCIATE
ANTECEDENTEMENTE AL 1° LUGLIO 1996:
Un)
autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e dei
Trasporti in Concessione);
c1) autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
Tale
modello è precedente al modello c).
c2) autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
Tale
modello è precedente al modello c1).